L’Attestato di prestazione energetica (APE), redatto in conformità alla direttiva 2010/31/UE è obbligatorio nei seguenti casi:
- Compravendita (es. rogito, permuta)
- Donazione
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)
- Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori
- Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio
- Edifici pubblici ed aperti al pubblico
L’attestato ha validità 10 anni e va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc. La validità dell’attestato è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo degli impianti termici dell’edificio.
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