Il DPR 16 aprile 2013, n. 74 prevede una frequenza di manutenzione obbligatoria delle caldaie che varia in funzione della potenza al focolare e al tipo di combustibile.
La cadenza obbligatoria degli interventi di controllo fumi ed efficienza energetica è:
- Biennale per impianti termici di potenza compresa fra 10 e 100 kW alimentati a combustibile liquido o solido (annuale per potenza superiore a 100 kW);
- Quadriennale per gli impianti termici di potenza compresa fra 10 e 100 kW alimentati a gas metano o GPL (biennale per potenza superiore a 100 kW);
- Quadriennale per macchine frigorifere e/o pompe di calore di potenza compresa fra 12 e 100 kW ad azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta.
La mancata manutenzione con compilazione del libretto unico di impianto comporta l’applicazione di sanzioni a 500 a 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile e la decadenza della validità dell’attestato di prestazione energetica.
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